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Sez. 3, Sentenza n. 6026 del 24/04/2001 (Rv. 546304 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA | Su istanza del convenuto - Chiamata del terzo quale unico responsabile - Estensione della domanda - Sussistenza - Chiamata in garanzia - Estensione - Esclusione - Azione di danni da incidente stradale nei confronti del danneggiante - Chiamata in garanzia dell'assicuratore - Estensione della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546304-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA

Il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata e pertanto, l'attore rimasto soccombente in primo grado che non abbia proposto domanda nei confronti del chiamato non può formularla ex novo in appello. (Nella specie la Corte ha affermato che, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo, qualora quest'ultimo chiami in garanzia l'assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l'estensione della domanda nei confronti di quest'ultimo deve essere espressamente richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)