Sez. 6, Sentenza n. 1193 del 12/04/1988 Ud. (dep. 27/01/1989) Rv. 180301 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI PER LA SUA SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI PER LA SUA SUSSISTENZA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di calunnia, non è necessario che si accusi esplicitamente taluno di un reato, con la consapevolezza della sua innocenza, essendo sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per il promovimento dell'Azione penale a carico di una persona facilmente ed univocamente individuabile. (V mass n 173976; (Conf mass n 174734; (Conf mass n 171708; (Conf mass n 167692; (Conf mass n 164034).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)