Sez. 6, Sentenza n. 1179 del 23/10/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167692 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI INIZIO DELL'AZIONE CONTRO UN SOGGETTO INDIVIDUATO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI INIZIO DELL'AZIONE CONTRO UN SOGGETTO INDIVIDUATO - SUFFICIENZA.*
Per la configurabilità del delitto di calunnia non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, bastando che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'Azione penale nei confronti di un soggetto univocamente ad agevolmente individuabile". (Conf mass n 154454 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)