Sez. 1, Sentenza n. 17674 del 02/09/2004 (Rv. 576631 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive documentate - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota (In applicazione di tale principio, la Corte, decidendo nel merito la vertenza proprio sul punto delle spese liquidate nella sentenza di merito, ha rigettato la richiesta di condanna formulata dalla parte pubblica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)