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Sez. 1, Sentenza n. 17708 del 02/09/2005 (Rv. 583804 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive documentate - Necessità.
Stato
decisa il 2005-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583804-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)