Sez. 1, Sentenza n. 17708 del 02/09/2005 (Rv. 583804 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive documentate - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell'opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)