Sez. 1, Sentenza n. 12232 del 20/08/2003 (Rv. 566046 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima - Contenuto - Liquidazione delle sole spese vive - Necessità - Soccombente ricorrente - Onere di specifica contestazione delle somme liquidate in eccesso - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive. In tal caso, la controparte soccombente che ricorra per cassazione sul punto relativo alla liquidazione delle spese ha l'onere di indicare le voci in eccesso e la somma, asseritamente minore, corrispondente alle spese effettivamente affrontate dalla parte pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)