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Sez. L, Sentenza n. 6583 del 07/11/1983 (Rv. 431299 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 10, SECONDO E TERZO COMMA, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - EFFETTI - RICORSO GERARCHICO TARDIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIBILITÀ - OMISSIONE DEL RICORSO PREDETTO - DISCIPLINA EX ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431299-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 10, SECONDO E TERZO COMMA, DEL R.D. N. 148 DEL 1931 - EFFETTI - RICORSO GERARCHICO TARDIVO - AZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDIBILITÀ - OMISSIONE DEL RICORSO PREDETTO - DISCIPLINA EX ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nella parte in cui dispongono l'improponibilità, anziché l'improcedibilità, della Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro del personale sopra menzionato - l'Azione giudiziaria va, in dette controversie, considerata procedibile quando il ricorso gerarchico sia stato già presentato, ancorché tardivamente, mentre, ove ciò non sia avvenuto, spetta al giudice del merito provvedere ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., applicabile in via analogica a norma dell'art. 12 delle preleggi. (V 1801/82, mass n 419649; (V 621/82, mass n 418377; (V 189/82, mass n 417881; (V 2633/81, mass n 413407).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)