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Sez. L, Sentenza n. 1801 del 20/03/1982 (Rv. 419649 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROROGABILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE EX SENT. N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ - ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419649-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ - IMPROROGABILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE EX SENT. N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ - ART. 443 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE ANALOGICA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (con sentenza n. 93 del 1979) dell'art. 10, commi secondo e terzo, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie degli autoferrotranvieri aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica deve essere cassata la sentenza che, in base alla normativa previgente, abbia ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziale, con rinvio ad altro giudice, che, in applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ., assegnerà all'agente il termine per la proposizione del ricorso gerarchico, salvo che questo risulti essere stato già presentato, sia pure tardivamente. (V 2633/81, mass n 413407; (V 2722/80, mass n 406487; (V 1814/80, mass n 405416; (V 408/80, mass n 403786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)