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Sez. 5, Sentenza n. 6865 del 22/10/1975 Ud. (dep. 09/06/1976) Rv. 133810 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PRECEDENTE CONDANNA PER DELITTO - SUCCESSIVE CONDANNE PER CONTRAVVENZIONI O A PENA PECUNIARIA PER DELITTO - OSTACOLO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AD UNA NUOVA CONDANNA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133810-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PRECEDENTE CONDANNA PER DELITTO - SUCCESSIVE CONDANNE PER CONTRAVVENZIONI O A PENA PECUNIARIA PER DELITTO - OSTACOLO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AD UNA NUOVA CONDANNA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il comma secondo, n 1, dell'art 164 cod pen, in base al quale la sospensione condizionale della pena non puo essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, deve essere interpretato nel senso che le condanne di segno diverso (e cioe quelle per contravvenzioni o a pena pecuniaria per delitto) come sono irrilevanti rispetto alla prima concessione del beneficio, cosi lo sono ai fini dell'applicazione della parte finale della disposizione, e tali rimangono (salvi i casi di revoca obbligatoria del beneficio a norma dell'art 168 cod pen), anche se siano successive alla prima sospensione o a una condanna di per se ostativa al beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)