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Sez. 5, Sentenza n. 1506 del 21/12/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152259 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152259-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - OSTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Quando tra una condanna a pena detentiva per delitto condizionalmente sospesa ed un'altra, per la quale il giudice intende concedere nuovamente il beneficio, siano intervenute sentenze di condanna a pene pecuniarie per contravvenzione, tali condanne non costituiscono impedimento alla reiterazione del beneficio. (Conf. 141760, 149299, 133772, nel senso che non sono ostative le condanne e pene pecuniarie per contravvenzione; contra mass. 133810, mass. 134424, mass. 133809, nel senso che non sono ostative le condanne alla multa all'arresto, all'ammenda; contra mass. 137453, mass. 132539, mass. 138583, mass. 144651, mass. 145438, mass. 146946, mass. 135509, mass. 137827, mass. 137967, mass. 139991, mass. 144634, mass. 146029, mass. 147269, mass. 136026, nel senso che qualsiasi condanna è ostativa alla reiterazione del beneficio; contra 139703, nel senso che non sono ostative le condanne e pene pecuniarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)