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Sez. 3, Sentenza n. 22316 del 24/10/2007 (Rv. 599510 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | - Sopravvenienza della l.c.a. dopo la proposizione dell'azione risarcitoria - Comunicazione della pendenza della causa ai sensi dell'art. 25 legge n. 990 del 1969 - Conseguenze - Impresa designata - Opponibilità della sentenza - Impresa in liquidazione - Sentenza avente natura di mero accertamento del credito.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599510-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice "in bonis", nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione, riguardo a quest'ultima la sentenza emessa ha natura di mero accertamento, mentre ha efficacia esecutiva nei confronti dell'impresa designata (o cessionaria), cui è opponibile entro i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 25 della legge n. 990 del 1969, essendo al riguardo sufficiente la comunicazione della pendenza della causa con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, al fine di consentire alla stessa la possibilità di intervenire nel giudizio e svolgere le proprie difese.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)