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Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 20/02/2001 (Rv. 543965 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Impresa cessionaria - Adempimento delle formalità ex art. 25 legge n. 990/69 - Conseguenze - Opponibilità della sentenza - Citazione in proprio nel giudizio tra danneggiato e impresa in liquidazione - Sentenza - Declaratoria di opponibilità - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543965-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'opponibilità all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, cui sia stata fatta la comunicazione di cui all'articolo 25 della legge n. 990 del 1969, della sentenza resa nel giudizio proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione è un effetto previsto dalla legge; pertanto, qualora l'impresa cessionaria sia chiamata in giudizio, unitamente all'impresa assicuratrice in liquidazione, in proprio, senza la specificazione di tale rappresentanza, non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, ne specifichi anche la conseguenza legale dell'opponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)