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Sez. 2, Sentenza n. 23266 del 22/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229707 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca o modificazione per sopravvenienza di fatti nuovi - Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Violazione - Cessazione della causa ostativa per intervenuta condanna per equa riparazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229707-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non può essere ricollegata all'intervenuta sentenza di condanna dello Stato italiano all'equa riparazione del danno di cui alla legge n. 89 del 2001, perchè il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione deriva dalla violazione della "Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)