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Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 14/12/1981 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153089 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E MENO GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO IN APPELLO - DIVERSA GRADUAZIONE DELLA PENA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153089-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSA E MENO GRAVE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO IN APPELLO - DIVERSA GRADUAZIONE DELLA PENA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Per il divieto della "reformatio in peius" stabilito dall'art. 515 cod. proc. pen., il giudice di appello non può infliggere allo imputato una pena superiore a quella inflitta dal primo giudice, ma se dà al fatto una diversa e meno grave qualificazione giuridica può graduare la pena nel modo che ritenga più corrispondente a giustizia secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., anche se diversi da quelli adottati in primo grado, purché entro i limiti della sanzione applicata dal primo giudice. (nel caso di specie il giudice di appello aveva dato al fatto ascritto all'imputato una diversa e meno grave qualificazione giuridica ed inflitta, conseguentemente, mantenuta immutata la sanzione applicata, una pena in misura superiore al minimo edittale applicato in primo grado). (giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)