Sez. 1, Sentenza n. 5584 del 18/02/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169641 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - LIMITI.*
Nel giudizio di appello allorché tutti i punti della sentenza siano investiti da gravame è consentito al giudice di procedere, di ufficio, a rivedere la entità o la qualificazione giuridica del fatto anche in senso peggiorativo, ed anche se impugnante sia il solo imputato, con il solo limite di non infliggere una pena più grave per specie e quantità e di non revocare i benefici già concessi. (V mass n 156415; (Conf mass n 153089; (Conf mass n 152356).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)