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Sez. L, Sentenza n. 6633 del 20/03/2007 (Rv. 595627 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti INPS - Indennità di buonuscita - Computabilità dell'assegno di garanzia retributiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595627-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

Non rientra nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista in favore dei dipendenti dell'INPS dagli artt. 5 e 34 del regolamento dell'Istituto del 1971 - che sostituisce l'indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore - l'assegno di garanzia retributiva previsto dall'art. 3, c. 57, della l. 24.12.93 n. 537, in ragione della sua natura precaria ed accidentale, anche in forza dell'art. 1, c. 226, della legge di interpretazione autentica 23.12.05 n. 266, le cui disposizioni escludono dal trattamento fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci retributive collegate al raggiungimento di specifici risultati od obiettivi. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile la censura proposta sul punto dall'INPS avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto detta computabilità, in quanto il ricorso non criticava sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica negoziale e del vizio di motivazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito secondo il quale, in base alla contrattazione collettiva integrativa, sarebbe stato conferito a detto assegno natura di componente fisso e continuativo della retribuzione).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 266 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)