Sez. L, Sentenza n. 11604 del 09/05/2008 (Rv. 606767 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti INPS - Pensione integrativa - Computabilità dell'indennità di funzione - Ammissibilità - Computabilità del salario di professionalità (assegno di garanzia retributiva) - Ammissibilità - Fondamento - Limitazioni - Configurabilità - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'INPS, adottato con delibera n. 54 del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa erogata dal Fondo istituito dall'ente è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. Ne consegue che va affermata la pensionabilità dell'indennità di funzione attribuita dall'art. 15, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, nonchè del salario di professionalità (ovvero assegno di garanzia della retribuzione), trattandosi di indennità erogate ai lavoratori reiteratamente e con regolarità (come risultante, nella specie, dagli statini paga) in via non meramente temporanea e, comunque, fino alla maturazione della pensione integrativa, senza che assuma rilievo - quanto al salario di professionalità - la disposizione di cui all'art. 3, comma cinquantasette, legge 24 dicembre 1993, n. 537, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 226, legge 23 dicembre 2005, n. 266, trattandosi di norme generali concernenti i passaggi di carriera (e i limiti della conservazione del miglior trattamento economico acquisito), di per sè estranee rispetto alle caratteristiche dell'indennità in questione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)