Sez. L, Sentenza n. 11604 del 09/05/2008 (Rv. 606768 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dipendenti INPS - Indennità di buonuscita - Computabilità dell'indennità di funzione - Esclusione - Computabilità del salario di professionalità (assegno di garanzia retributiva) - Esclusione - Fondamento - Privatizzazione del rapporto - Rilevanza - Limiti.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Non rientrano nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista in favore dei dipendenti dell'INPS dagli artt. 5 e 34 del regolamento dell'Istituto del 1971 nè l'indennità di funzione di cui all'art. 15, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, nè il salario di professionalità (o assegno di garanzia della retribuzione), atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (normativa con la quale si era inteso razionalizzare ed omogeneizzare il trattamento economico e normativo del cosiddetto parastato), la disciplina applicabile per il trattamento di quiescenza prevedeva solo la corresponsione di una indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento - locuzione da intendersi quale paga tabellare, non comprensiva di tutti gli altri emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa - quanti sono gli anni di servizio prestato, dovendosi escludere, a sostegno della perdurante vigenza del regolamento, sia l'applicabilità del disposto dell'art. 31 della legge n. 70 del 1975 (che rimetteva al primo successivo accordo sindacale la salvaguardia dei trattamenti economici di miglior favore), essendo l'indennità di anzianità prevista dalla legge e non dalla contrattazione collettiva, sia l'incidenza dell'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144, non influendo l'abolizione del Fondo integrativo per il personale dell'INPS sull'erogazione del trattamento di quiescenza, che - a differenza della pensione integrativa - è posto a carico direttamente dell'ente. Né può ritenersi che, a seguito della privatizzazione del rapporto, sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ., la quale, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1995, resta condizionata, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'intervento, non ancora realizzato, della contrattazione collettiva nazionale, restando ferma, in mancanza, la normativa in materia di trattamento di fine servizio vigente al momento della cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 31, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 34, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 56 CORTE COST., Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)