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Sez. L, Sentenza n. 3100 del 03/03/2001 (Rv. 544373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Impresa di allevamento di bestiame - Carattere agricolo ex art. 1 legge n. 778/1986 - Natura innovativa della norma - Retroattività - Limiti - Cessazione dell'attività aziendale e dei relativi rapporti di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge citata - Applicabilità della medesima - Esclusione - Sussistenza di una pretesa contributiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, l'art. 1 legge n. 778 del 1986 (che, sostituendo l'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965, tra l'altro, assegna all'impresa di allevamento di bestiame carattere agricolo prescindendo dal requisito della connessione con la coltivazione del fondo), è norma a carattere innovativo e non interpretativo, onde la sua retroattività è limitata alle sole ipotesi espressamente previste dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 3 della citata legge n. 778 del 1986, che esclude l'applicabilità della nuova legge ai "rapporti esauriti"; deve in ogni caso ritenersi "esaurito" (o comunque non più "in corso"), e perciò soggetto alla disciplina anteriore, il rapporto quando anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 778 del 1986 sia cessata l'attività dell'azienda, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro subordinato e del correlato rapporto previdenziale, non rilevando in senso contrario l'esistenza di una pretesa contributiva, il cui fondamento va valutato in base al regime normativo applicabile al rapporto al momento della sua esistenza.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)