Sez. L, Sentenza n. 10889 del 05/10/1992 (Rv. 478779 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura | Impresa di allevamento di bestiame - Carattere agricolo ex art. 1 legge n. 778 del 1986 - Natura innovativa di tale articolo - Retroattività - Limiti - Rapporti assicurativi non più in attualità di svolgimento o di esercizio - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778 - il quale, sostituendo l'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, assegna all'impresa di allevamento di bestiame carattere agricolo, ai fini assicurativi, prescindendo dal requisito della connessione funzionale con la coltivazione del fondo - è norma non interpretativa ma innovativa; tale norma - della quale l'art. 3 della stessa legge preveda una limitata retroattività con riguardo "a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti" - è inapplicabile (ai sensi della disciplina transitoria dettata dal citato art. 3) a rapporti assicurativi non più in attualità di svolgimento o di esercizio (nella specie, per cessazione dell'attività di pollicoltura anteriormente all'entrata in vigore della legge), ancorché oggetto di controversie non definite da giudicato, attesa l'impossibilità di considerare "in corso" un rapporto sol perché controverso e non definito con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Legge 20/11/1986 num. 778
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)