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Sez. 3, Sentenza n. 19538 del 22/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247187 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Sanatoria parziale - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247187-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La disciplina prevista dall'art. 34, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo in relazione al quale era stata concessa dal Comune una sanatoria parziale per alcuni soltanto degli abusi realizzati mentre, per quelli non sanabili, era stata applicata la procedura dell'art. 34).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)