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Sez. 3, Sentenza n. 7033 del 07/07/1999 (Rv. 528370 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Legittimazione ad agire per l' adempimento di contratti conclusi da altro agente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528370-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA

In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 cod. civ. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli articoli 1744, 1752 e 1753 cod. civ.- che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità - e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 1752, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1903, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)