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Sez. 2, Sentenza n. 13523 del 16/12/1991 (Rv. 475056 - 01)

Assicurazione - Agente di assicurazione - Poteri di rappresentanza | Agente di assicurazione cosiddetta a gestione libera - Ambito dell'attività - Rappresentanza processuale - Conferimento ai predetti agenti - Presupposto.
Stato
decisa il 1991-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475056-01

Assicurazione - Agente di assicurazione - Poteri di rappresentanza

Ai sensi dell'art. 1903 cod. civ. l'ambito dell'attività dell' agente di assicurazione cosiddetto a gestione libera - per distinguerlo dall'agente legato all'impresa da un rapporto di subordinazione - non è necessariamente limitato al promuovimento dei contratti per conto della società proponente, in quanto, secondo la disciplina degli artt. 1744 e 1752 cod. civ., estesa agli agenti di assicurazione nei limiti stabiliti dal successivo art. 1753, è consentito attribuire agli agenti, anche a gestione libera, la facoltà di riscuotere i crediti della preponente e la rappresentanza della medesima. Ne consegue che il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere validamente conferito ai predetti agenti per un'attività (riscossione dei premi) per la quale essi siano già investiti di un potere di rappresentanza sostanziale in base alle condizioni generali di polizza, nel rispetto, pertanto, del disposto dell'art. 77 cod. proc. civ. il quale non consente il conferimento di una rappresentanza meramente processuale disgiunta da quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1745, Cod. Civ. art. 1752, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)