Sez. 2, Sentenza n. 3171 del 09/11/1971 (Rv. 354554 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE DEL NOVERO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - CARATTERE INNOVATIVO DEL PRINCIPIO INTRODOTTO CON L'ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1956 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - SOCIETA DI CAPITALI - ESCLUSIONE DEL NOVERO DELLE IMPRESE ARTIGIANE - CARATTERE INNOVATIVO DEL PRINCIPIO INTRODOTTO CON L'ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1956 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI.*
La esclusione delle societa di capitali dal novero delle imprese artigiane (attraverso la previsione del requisito della Costituzione in Forma di societa di persone o cooperativa, nonche della duplice condizione che la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale) non costituisce una disposizione innovativa introdotta per la prima volta con l'art 3 della legge 25 luglio 1956, n 860, e sospesa, agli effetti della disciplina sugli assegni familiari (art 20), fino all'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965 n 833. Del pari, anche quando - cessata la sospensione - gli assegni familiari sono rientrati nella materia disciplinata dalla legge n 560 del 1956, tali requisiti soggettivi non sono rimasti influenzati dalla portata innovativa della legge del 1965. (V 2854'69, mass n 342657).*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1965 num. 833, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)