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Sez. L, Sentenza n. 259 del 12/01/1980 (Rv. 403650 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - IMPRESA ESERCITATA DA UNA SOCIETA NON COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - INQUADRABILITA FRA LE IMPRESE ARTIGIANE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA ARTIGIANALE SVOLTA, ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI AL LAVORO ED ALLA PREMINENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403650-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - IMPRESA ESERCITATA DA UNA SOCIETA NON COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA - INQUADRABILITA FRA LE IMPRESE ARTIGIANE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA ARTIGIANALE SVOLTA, ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOCI AL LAVORO ED ALLA PREMINENZA DEL LAVORO SUL CAPITALE - ESCLUSIONE.*

Un'impresa esercitata da una societa non cooperativa a responsabilita limitata, ancorche svolga un'attivita obiettivamente artigiana e sia caratterizzata dalla partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci e dalla preminenza del lavoro sul capitale, non puo essere inquadrata fra le imprese artigiane definite dalla legge 25 luglio 1956 n 860, ostandovi l'art 3, primo comma, della stessa legge, il quale esclude nettamente tale qualificazione per le imprese costituite in Forma di societa per azioni, a responsabilita limitata e in accomandita semplice e per azioni. (V 3171/71, mass n 354554; (V 1675/69, mass n 340630).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)