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Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006 (Rv. 593067 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo - Carattere funzionale e inderogabile - Controversia introdotta con l'opposizione - Giudice dell'opposizione - Ritenuta estraneità alla propria competenza per materia - Pronuncia di incompetenza - Erroneità - Accertamento della legittimità del decreto opposto, ivi compresa la questione relativa alla competenza ad emettere il decreto - Necessità.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593067-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)