Sez. 2, Ordinanza n. 861 del 21/01/2003 (Rv. 559891 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo - Carattere funzionale e inderogabile - Controversia introdotta con l'opposizione - Giudice dell'opposizione - Ritenuta estraneità alla propria competenza per materia - Pronuncia di incompetenza - Erroneità - Accertamento della legittimità del decreto opposto, ivi compresa la questione relativa alla competenza del giudice che emise il decreto - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che qualora tale giudice ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia (nella specie, quella del giudice di pace per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali), non può rimettere la causa davanti al giudice superiore dichiarandosi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)