Sez. 2, Ordinanza n. 6054 del 17/03/2006 (Rv. 587798 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Decreto ingiuntivo per oneri condominiali emesso dal giudice di pace - Opposizione - Competenza funzionale ed inderogabile dello stesso giudice - Necessità - Contemporanea pendenza di impugnazione della delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese pendente dinanzi al tribunale - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., e dall'art. 40 in relazione alle cause in cui è competente il giudice di pace; pertanto, qualora dinanzi a quest'ultimo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali l'opponente deduca di varie impugnato con separato giudizio promosso dinanzi al tribunale la delibera condominiale di approvazione e ripartizione degli oneri condominiali, il giudice di pace deve trattare e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)