Sez. L, Sentenza n. 8081 del 21/04/2015 (Rv. 635297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Art. 23, comma 5, del c.c.n.l. 4 agosto 1995 per il personale del comparto scuola - Diritto del dipendente inidoneo alla funzione per motivi di salute ad essere impiegato in altre mansioni - Obbligo dell'amministrazione scolastica di tempestivi accertamenti medici - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
L'art. 23 del c.c.n.l. 4 agosto 1995 per il personale del comparto scuola configura un diritto soggettivo del dipendente, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, ad essere utilizzato in altre mansioni, sicché l'amministrazione scolastica è tenuta a disporre - in tempi ragionevoli - gli accertamenti medici a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto illegittima la condotta della P.A. che aveva lasciato decorrere sedici mesi prima di provvedere sull'istanza, avanzata da una docente affetta da una grave patologia oculare, di impiego in altri compiti, lasciandola collocata, nelle more, in malattia con riduzione dello stipendio).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)