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Sez. L - , Sentenza n. 22664 del 25/09/2018 (Rv. 650386 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Stato temporaneo di inidoneità psico-fisica del docente - Utilizzazione in altri compiti previo collocamento fuori ruolo ex art. 26 del c.c.n.l. del 1995 per il personale del comparto scuola - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650386-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Con riferimento al personale del comparto scuola, l'art. 26 del c.c.n.l. del 1995, in forza del quale - stante la perdurante operatività, per le ipotesi da esso contemplate, della disciplina speciale di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 3 del 1957 sulla dispensa dal servizio per infermità - il docente divenuto inidoneo all'insegnamento per motivi di salute può essere adibito, su domanda e previo collocamento fuori ruolo, a compiti diversi e compatibili con la sua preparazione culturale e professionale, non è applicabile al docente che versi in stato di temporanea inidoneità psico-fisica, atteso che l'ambito di operatività dell'art. 26 cit. comprende le sole malattie o infortuni per causa di servizio, che comportino un'inidoneità psico-fisica irreversibile ed assoluta.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 71, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)