Sez. L, Sentenza n. 16592 del 15/07/2010 (Rv. 614492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Personale del comparto scuola - Personale scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - Utilizzazione in altre mansioni - Art. 23, comma 5, del c.c.n.l. 4 agosto 1995 - Rinvio alla contrattazione collettiva decentrata per la determinazione dei criteri applicativi - Estensione ad aspetti procedurali - Configurabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
L'art. 23, comma 5, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, relativo al personale del comparto scuola, nel demandare alla contrattazione collettiva decentrata la definizione dei criteri di utilizzazione in altre mansioni del personale scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, contiene una delega relativa anche alle procedure di applicazione dei suddetti criteri, sicché le previsioni della contrattazione decentrata possono sottrarre tali procedure alla mera discrezionalità dell'amministrazione; ne consegue che è legittima, non eccedendo la delega attribuita, la previsione dell'obbligo dell'amministrazione di dar seguito, nel termine di 180 giorni, alla domanda del dipendente di essere utilizzato in altri compiti, stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 23 com. 5, Contr. Coll. 26/05/1999 art. 49, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 17, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)