Sez. 2, Sentenza n. 5522 del 29/12/1978 Ud. (dep. 21/06/1979) Rv. 142269 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO CRIMINOSO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO CRIMINOSO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
La speciale tenuita del danno, ai fini della concessione della attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere valutata in relazione al momento della commissione del fatto criminoso. (nella specie, in relazione al furto di una autovettura del valore di lire trecentomila, e stata esclusa la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, benche la refurtiva fosse stata successivamente recuperata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)