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Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012 (Rv. 621079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione corrisposta in eccesso - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)