Sez. L, Sentenza n. 239 del 11/01/2006 (Rv. 587223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Condanna del lavoratore alla restituzione di importi retributivi non dovuti - Esclusione del relativo calcolo della ritenuta d'acconto versata dal datore di lavoro all'amministrazione finanziaria - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il diritto al rimborso dell'imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza al sostituito, il quale, ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che l'imposta è stata effettivamente incassata dall'erario, ma anche il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, ha facoltà di richiedere il rimborso dell'indebito, ed in questo caso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro dovrà restituirgli per importi retribuitivi indebitamente percepiti dovrà essere esclusa la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)