Sez. 2, Sentenza n. 4849 del 19/05/1999 (Rv. 526398 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Pronuncia sulla relativa domanda - Competenza - Funzionale del giudice investito del merito - Conseguenze - Spostamento della competenza ex artt. 34 e 36 cod. proc. civ. - Inconfigurabilità - Ulteriori conseguenze - Procedimento pendente innanzi al giudice di pace - Di valore inferiore ai due milioni - Criterio della decisione secondo equità - Superamento - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, non è idonea a determinare uno spostamento di competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., in quanto deve essere necessariamente proposta davanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla. Inoltre, ove vertasi nell'ipotesi di procedimento pendente innanzi al giudice di pace e questi, per i limiti di valore della controversia debba emettere una pronuncia secondo equità, la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. non può influire neppure sui criteri della decisione e non può - quindi - finire per imporre al giudice di seguire le norme di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)