Sez. 1, Sentenza n. 6930 del 25/11/1986 (Rv. 449039 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO - CARATTERE ESCLUSIVO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA EX ARTT. 34 E 36 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA RELATIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INVESTITO DEL MERITO - CARATTERE ESCLUSIVO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA EX ARTT. 34 E 36 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ancorché proposta in via riconvenzionale dal convenuto nella causa di merito, cui è relativa, non è idonea a determinare uno spostamento di Competenza ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., in quanto deve essere necessariamente proposta avanti allo stesso giudice che decide la causa nel merito, il quale è funzionalmente competente a conoscerla. (V 2266/84, mass n 434317; (V 1525/84, mass n 433612; (V 5291/80, mass n 409146; (V 4864/80, mass n 408693; (V 5175/79, mass n 401790; (V 5117/78, mass n 394872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)