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Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 26/01/2004 (Rv. 569665 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Domanda di risarcimento - Competenza per valore - Devoluzione al giudice investito del merito - Carattere esclusivo - Proposizione della domanda ex art. 96 cpc in via riconvenzionale - Spostamento della competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569665-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

In tema di procedimento civile, il valore della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere cumulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 cod. proc. civ., con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)