Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 26/01/2004 (Rv. 569665 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Domanda di risarcimento - Competenza per valore - Devoluzione al giudice investito del merito - Carattere esclusivo - Proposizione della domanda ex art. 96 cpc in via riconvenzionale - Spostamento della competenza - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
In tema di procedimento civile, il valore della domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non può essere cumulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 cod. proc. civ., con il valore della domanda principale, trattandosi di domanda che rientra nella competenza funzionale - sia per l'"an" che per il "quantum" - del giudice che è competente a conoscere della domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)