Sez. 6, Sentenza n. 42532 del 01/07/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 230596 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE | Poteri istruttori della corte d'appello - Difficoltà di ricostruzione dei dati normativi e fattuali sulla base degli atti trasmessi dal governo istante - Assunzione di informazioni - Esercizio doveroso.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE
Nel procedimento di estradizione per l'estero, qualora emerga un'esigenza di conoscenza o di approfondimento sulla richiesta avanzata dallo Stato estero, la corte d'appello, prima di pronunciarsi sulla domanda, non può omettere di esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 704 comma secondo cod. proc. pen., assumendo informazioni o disponendo i necessari accertamenti. (Nel caso di specie, la corte d'appello, senza disporre accertamenti, aveva respinto la domanda di estradizione, ritenendo che dagli atti trasmessi dal governo della Repubblica rumena non era dato ricostruire con certezza gli esiti delle pronunce giurisdizionali riguardanti l'imputato e l'esatta determinazione della pena inflitta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)