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Sez. 6, Sentenza n. 40859 del 02/10/2001 Cc. (dep. 15/11/2001) Rv. 220318 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri istruttori della Corte di appello - Richiesta di informazioni al Governo istante - Abnormità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220318-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Non è abnorme l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono precisazioni e chiarimenti al Governo istante, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704, comma 2, cod. proc. pen e dall'art. 13 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)