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Sez. 2, Sentenza n. 3247 del 27/03/1998 (Rv. 514036 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Vendita di terreno facente parte di una lottizzazione abusiva - Mancata conoscenza da parte del compratore - Invalidità del negozio di trasferimento ex art. 31 legge 1150 del 1942 - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514036-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE

L'invalidità dell'atto traslativo di un terreno, sancita dall'art. 31, comma quarto, della legge 1150 del 1942 nel testo fissato dall'art. 10 della legge 765 del 1967 per la ipotesi in cui esso sia parte di una lottizzazione non autorizzata e della cui abusività l'acquirente non sia a conoscenza, riguarda la lottizzazione in senso stretto, che presuppone la esistenza di fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, con previsione, progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre, in difetto di tale presupposto, l'alienazione di una porzione di area lottizzata (nella specie, un fienile con annesso terreno uso corredo agricolo, oggetto di preliminare con obbligo di stipula del contratto definitivo entro la data del 30 aprile 1985, e conseguente inapplicabilità della legge 47 del 1985) non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della suddetta norma. (Contra, Cass. penale 8309403-161076; 8302401-157979)

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 28, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 41, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)