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Sez. 1, Sentenza n. 964 del 07/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157253 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157253-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CONDIZIONI.*

Il principio della preclusione processuale del "ne bis in idem" postula la identità cronologica e materiale tra gli elementi del fatto giudicato e quello attribuito nel nuovo procedimento alla stessa persona. Ne consegue che non ricorre tale divieto quando la diversità concerne anche un solo elemento del fatto medesimo. (V mass n 154900; (V mass n 154897; (V mass n 128113; (V mass n 113397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)