diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 07/06/1967 (Rv. 327783 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327783-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, a norma dell'art 645, comma primo, cod proc civ, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene al giudice che ha emesso il decreto. Questa Competenza, fissata per relationem, ha carattere funzionale ed inderogabile e non puo, quindi, subire deroga per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art 40 cod proc civ, sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli art 34, 35 e 36 dello stesso codice. Il criterio di inderogabilita opera non solo quando la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ma anche quando insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione. (Conf 1521'66; 978'66; 745'66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)