Sez. 1, Sentenza n. 8023 del 13/06/2000 (Rv. 537540 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale da parte della P.A. - Forma scritta "ad substantiam" - Oggetto - Documenti presupponenti il contratto - Rilevanza ai fini della validità del contratto rispetto al requisito formale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
Il contratto col quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta; il requisito formale deve riguardare il contratto, ossia le dichiarazioni dei contraenti (pur non essendo richiesta la contestualità di esse), onde è da escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata "aliunde", ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. (Nella specie, la delibera della Giunta comunale facente riferimento all'incarico professionale assegnato, la delibera di conferimento dell'incarico, l'inclusione dei lavori concernenti l'attività oggetto dell'incarico nel programma economico dell'ente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)