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Sez. 3, Sentenza n. 15534 del 07/12/2000 (Rv. 542532 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rimessione ad altro giudice ex art. 616 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542532-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio avverso il provvedimento di rimessione delle parti innanzi al giudice ritenuto competente per valore a decidere la causa di opposizione all'esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. dal giudice dell'esecuzione, poiché esso costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)