Sez. 1, Sentenza n. 5342 del 22/04/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159387 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - INIDONEITÀ DEGLI ATTI - NOZIONE - INSUFFICIENZA DEL MEZZO - DIFFERENZA.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - INIDONEITÀ DEGLI ATTI - NOZIONE - INSUFFICIENZA DEL MEZZO - DIFFERENZA.*
Ai fini della valutazione dell'inidoneità degli Atti, per escludere la sussistenza del tentativo punibile, il mezzo usato deve essere astrattamente e assolutamente inidoneo a raggiungere il fine che l'agente si è preposto; da questa inidoneità, intesa nel senso di Mancanza assoluta di potenza causale, deve distinguersi la semplice insufficienza del mezzo, la quale, denotando soltanto carenza di forza sufficiente a conseguire lo scopo nel caso concreto, vale ad impedire la consumazione del reato, ma non esclude la punibilità del tentativo. (Conf mass n 154959; (Conf mass n 151909 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)