Sez. U, Sentenza n. 3577 del 02/08/1989 (Rv. 463542 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FAVORE DEL COLTIVATORE DEL FONDO ESPROPRIATO - IMPUGNAZIONE INERENTE AL SUO MANCATO OD INADEGUATO RICONOSCIMENTO - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FAVORE DEL COLTIVATORE DEL FONDO ESPROPRIATO - IMPUGNAZIONE INERENTE AL SUO MANCATO OD INADEGUATO RICONOSCIMENTO - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - APPLICABILITÀ.*
L'indennità aggiuntiva, contemplata in favore del coltivatore del fondo espropriato dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, ma trova pur sempre titolo nel provvedimento espropriativo, con la conseguenza che le impugnazioni, inerenti al suo mancato od inadeguato riconoscimento, sono soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di cui all'art. 19 della citata legge.*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)