Sez. 5, Sentenza n. 1100 del 29/01/2002 (Rv. 551923 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie di valore superiore a 5 milioni di lire - Ricorso - Sottoscrizione del difensore - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nelle controversie tributarie di valore superiore a cinque milioni di lire, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore, a pena di inammissibilità; tale sanzione discende dalla necessità di un ricorso validamente proposto nei termini di legge e non è condizionata alla mancata osservanza dell'ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica, di cui all'art. 12, quinto comma, essendo detto ordine previsto per le sole controversie di valore inferiore a cinque milioni di lire e rimesso alla discrezionalità del giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)