Sez. 2, Sentenza n. 5240 del 29/05/1999 (Rv. 526835 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Tariffe professionali - Disciplina contenuta nel D.M. n. 238 del 1992 relativa alla rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ delle spettanze del professionista - Legittimità - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
Il riferimento all'art. 429 cod. proc. civ. contenuto nel D.M. n. 238 del 1992 che ha approvato le tariffe forensi, è da ritenersi illegittimo perché eccedente i limiti della delega conferita con la legge 7 novembre 1957 n. 1051 ove non venga riscontrata un'attività di parasubordinazione, un'attività - cioè - che si concreti in una prestazione professionale continuativa e coordinata rientrante nell'ambito di previsione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decr. Minist. 14/02/1992 num. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)