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Sez. L, Sentenza n. 4398 del 29/04/1998 (Rv. 515012 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Parte contumace nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione - Notificazione a norma dell'art. 137 e seguenti - Necessità - Limiti - Notificazione del ricorso presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza e non mera nullità.
Stato
decisa il 1998-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515012-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Alla parte rimasta contumace nel giudizio di appello, la notificazione del ricorso per cassazione, salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza a norma del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., ove il contumace abbia provveduto in tal senso, deve essere effettuata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti dello stesso codice, dovendo considerarsi inesistente (e non soltanto nulla) la notificazione che nella ricorrenza degli indicati presupposti venga eseguita invece presso la Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)