Sez. 1, Sentenza n. 19431 del 18/12/2003 (Rv. 569308 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte pretermesso - Rimasto contumace nel giudizio "a quo" - Notificazione a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. - Necessità - Limiti - Notificazione presso la cancelleria del giudice ordinante l'integrazione - Inesistenza e non mera nullità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, rimasto contumace nel giudizio "a quo", la notificazione - salvo che non debba avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto all'atto della notificazione della sentenza ai sensi del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., ove il contumace abbia provveduto in tal senso - deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. (art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.), essendo da considerare inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione che, nella ricorrenza degli indicati presupposti, venga invece eseguita presso la cancelleria del giudice che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)